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Sez. 5, Sentenza n. 4220 del 24/02/2006 (Rv. 587314 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Disciplina di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Atti presentati alla registrazione - Successive rettifiche - Conseguenze - Nuovi atti separatamente tassabili - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587314-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - secondo cui "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione" - prescrive di tener conto della natura e degli effetti del singolo atto presentato alla registrazione. Ne consegue che le successive rettifiche che comportino (come nel caso di specie) una diversa destinazione di beni vengono ad integrare e completare l'atto originario, e, pertanto, sul piano negoziale costituiscono nuovi atti, separatamente tassabili, che modificano gli effetti giuridici del primo atto, che conserva piena autonomia.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)