Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
Testo in vigore al
Titolo I. Provvedimenti per la tutela di pubblici interessi.
Capo I. Limitazioni alla proprietà terriera.
Sezione I. Vincolo per scopi idrogeologici.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e della potesta' concessagli con l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e con l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, di estendere le leggi del Regno alle nuove Provincie con le necessarie disposizioni di coordinamento;
Visti i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nel Regno: legge 20 giugno 1871, n. 283; legge 29 maggio 1873, n. 1387; legge 4 luglio 1874, n. 2011; legge 4 marzo 1876, n. 3713; legge 20 giugno 1877, n. 3917; legge 11 aprile 1886, n. 3794; legge 1° marzo 1888, n. 5238; legge 29 dicembre 1901, n. 535; R. decreto 2 febbraio 1902, n. 18; legge 31 marzo 1904, n. 140; testo unico 25 luglio 1904, n. 523; legge 23 giugno 1906, n. 255; legge 19 luglio 1906, n. 379; legge 5 maggio 1907, n. 257; legge 14 luglio 1907, n. 539; testo unico 10 novembre 1907, n. 844; legge 9 luglio 1908, n. 445; legge 2 giugno 1910, n. 277; legge 22 dicembre 1910, n. 919; legge 3 marzo 1912, n. 134; testo unico 21 marzo 1912, n. 442; legge 14 luglio 1912, n. 834;
R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589; decreto-legge Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1633; decreto-legge Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596; decreto Luogotenenziale 26 luglio 19.17, n. 1299; decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597; decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1605; decreto-legge Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256; decreto-legge Luogotenenziale 29 agosto 1918; n. 1340; legge 15 dicembre 1918, n. 1881; decreto-legge Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 60; decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86; decreto legge Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 350; decreto legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 461; R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1271; R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 38; R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640; R. decreto 28 ottobre 1921, n. 2156; R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723; R. decreto-legge 23 Ottobre 1922, n. 1375; R. decreto-legge 15 gennaio 1923, n. 363; R. decreto 3 maggio 1923, n. 1217; R. decreto 7 giugno 1923, n. 1349; R. decreto 6 settembre 1923, n 2125; decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2282; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700; R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2788; R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2965;
Nonche' i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nelle nuove Provincie: prescrizioni 24 dicembre 1839, n. 30357 per il Tirolo; ordinanza governatoriale 13 luglio 1844, numero 7507, per Gorizia e Gradisca; legge imperiale 3 dicembre 1852, B. L. I., n. 250; legge 19 febbraio 1873, Boll. prov. n. 20, per la Dalmazia; ordinanza Ministeriale 3 luglio 1873, n. 6953, per l'Impero; legge 9 novembre 1880, Boll. prov. n. 2 ex 1881, per la Dalmazia; legge 27 dic. 1881, Boll. prov. n. 5, per l'imboschimento del Carso nel territorio di Trieste; notificazione Luogotenenziale 4 marzo 1882, Boll. prov. n. 9, per il Litorale; legge 11 novembre 1883, Boll.
prov. n. 11, ex 1884, per l'Istria; legge 9 dicembre 1883, Boll.
prov. n. 13, per l'imboschimento del Carso nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca; notificazione Luogotenenziale 24 febbraio 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; ordinanza Luogotenenziale 1° giugno 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; legge 30 giugno 1884, B. L. I., n. 117 per l'Impero; legge 7 febbraio 1888, B. L. I., n. 17 per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 19 novembre 1891, Boll.
prov. n. 43, per il Tirolo; legge 24 maggio 1893, Boll. prov. n. 34, per la regione del Carso nel Margraviato d'Istria; legge 21 agosto 1894, Boll. prov. n. 21, per il Carso delle isole del Quarnero; legge 5 giugno 1897, Boll. prov. n. 21, per la Contea principesca del Tirolo; legge 16 dicembre 1908, Boll. prov. n. 10, per l'imboschimento del Margraviato d'Istria; legge 4 gennaio 1909, B. L.
I. n. 4, per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 26 maggio 1911, n. 900-6, per la Contea principesca del Tirolo; legge 9 settembre 1912, Boll. prov. n. 22, per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 29 ottobre 1912, Boll. prov. n. 22, per la Dalmazia; legge 12 dicembre 1912, Boll. prov. n. 34, per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 12 maggio 1913, Boll. prov. n. 17, per la Dalmazia;
Ritenuta l'urgenza di coordinare ed unificare con gli opportuni adattamenti e le necessarie modificazioni tutte queste varie e complesse disposizioni in materia di boschi e di terreni di montagna;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilita' o turbare il regime delle acque.
Art. 2
1. La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sara' fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.
2. A tale scopo l'Amministrazione forestale segnera' per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del Regio istituto geografico militare, possibilmente in iscala da 1 a 10,000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.
3. In apposita relazione esporra' ed illustrera' le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.
Art. 3
1. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovra', a cura del sindaco, restare affissa per 90 giorni all'albo pretorio del Comune.
2. Una copia della relazione restera' invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.
3. La pubblicazione di cui sopra terra' luogo di notificazione.
Art. 4
1. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Coniane entro il termine stabilito dall'articolo precedente.
2. Scaduto detto termine, il sindaco trasmettera' tutti i reclami nonche' l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale, al Comitato costituito a norma dell'art. 181.
3. Il Comitato decidera', sentito, ove lo ritenga necessario, uno o piu' membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.
4. Contro le decisioni del Comitato e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro 90 giorni dalla notificazione della decisione.
Art. 5
1. Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale dara' notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro 60 giorni dall'annunzio, curera' la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.
2. Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intendera' definitiva 15 giorni dopo la pubblicazione anzidetta.
Art. 6
1. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.
Art. 7
1. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalita' da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.
Art. 8
1. Per i terreni predetti il Comitato forestale dovra' prescrivere le modalita' del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalita' della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonche' quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto cio' sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
2. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
Art. 9
1. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sara', in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:
a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non puo' essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno:
b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti e' altresi' vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive e', di regola, vietato il pascolo delle capre.
2. Su conforme parere dell'autorita' forestale, il Comitato potra' autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le localita' in cui potra' essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
Art. 10
1. Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale, il quale potra', udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.
2. Nel detto regolamento saranno comprese le norme di polizia forestale.
Art. 11
1. Il Comitato, nel determinare le norme di polizia forestale, stabilira' anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del Codice penale.8
Art. 12
1. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.
2. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al comitato forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli articoli 4, 5 e 6.
3. I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.
4. Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.
Art. 13
1. Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale, su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.
2. Il Comitato forestale potra' del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino, le circostanze previste dal precedente comma.
3. L'esenzione avra' carattere personale: a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.
4. Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 14
1. Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque ne abbia interesse, essere sottoposti a vincolo.
2. Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
Art. 15
1. Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1913, n. 888, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.
Art. 16
1. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.
Sezione II. Vincolo per altri scopi.
Art. 17
1. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento o dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.
2. Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.
3. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale.
4. Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo sara' dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sara' a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.
5. Gli Enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di leggi 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitu' militari.