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Sez. 1, Sentenza n. 27648 del 20/12/2011 (Rv. 620950 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Della P.A. - Art. 1223 cod. civ. - Danno emergente e lucro cessante - Risarcibilità - Limiti - Spendita di tempo lavorativo nell'esecuzione di un incarico professionale - Autonoma risarcibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620950-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

Alle ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. - configurabile anche nei rapporti tra privato e P.A. che agisca "iure privatorum" - si applica l'art. 1223 cod. civ., con la conseguenza che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno, purché in relazione immediata e diretta con la lesione dell'affidamento, e non del contratto, consistendo quindi il danno emergente nelle spese sostenute ed il lucro cessante nelle occasioni di lavoro mancate, mentre resta, in ogni caso, escluso quanto sarebbe stato dovuto in forza del contratto non concluso. Ne deriva che, per il professionista che svolga la sua attività in modo autonomo, il tempo dedicato, senza corrispettivo, all'esecuzione dell'opera intellettuale non costituisce, di per sé, un danno emergente risarcibile, in quanto esso è, al più, valutabile come danno non patrimoniale, che in tal caso non è suscettibile di risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)