Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-03)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE | Legitimatio ad processum - Acquisto della maggiore età della parte rappresentata dal genitore nel corso del processo - Contestuale nomina del genitore quale amministratore di sostegno - Conservazione della legitimatio ad processum in capo al genitore - Sussistenza - Effetti - Nuova procura al difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE
Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale.
Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)