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Sez. 1, Sentenza n. 2679 del 28/10/1967 (Rv. 330125 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330125-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle prove testimoniali costituisce apprezzamento di fatto demandato al potere sovrano del giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita. L'Obbligo del giudice di merito di dare ragione del proprio convincimento non implica quello di discutere ogni elemento, compresi quelli che appaiono superflui o superati dal complessivo iter della motivazione e dalla ratio decidendi. (Cfr. 1238-67 massima n. 327748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)