Sez. 1, Sentenza n. 12019 del 01/02/2013 Cc. (dep. 14/03/2013) Rv. 255341 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Applicazione della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità da parte del giudice di merito - Espressione "in deroga a quanto previsto dall'art. 54" contenuta nell'art. 186 comma nono bis Codice della strada - Interpretazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza il giudice, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 186, comma nono bis C.d.s., deve stabilire la durata del lavoro di pubblica utilità in misura rigida sulla base della pena che avrebbe inflitto in concreto e può determinarla anche in misura inferiore a dieci giorni o superiore a sei mesi, in deroga a quanto previsto dall'art. cinquantaquattro, comma secondo del D.Lgs. n. 274 del 2000. (La Suprema Corte ha, infatti, escluso che l'espressione "in deroga a quanto previsto dall'art. 54" contenuta nell'art. 186 comma nono bis C. d. S. sia invece riferibile al comma quinto dell'art cinquantaquattro del D.Lgs. n. 274 del 2000 e che abbia ad oggetto il criterio di ragguaglio ivi indicato).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)