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Ordinamento dello stato civile

Testo in vigore al

Art. 17

1. I registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono costituiti da due parti, la prima composta di fogli con moduli stampati e la seconda in parte con moduli stampati e in parte con fogli in bianco.

Art. 18

1. Le due parti di ciascun registro possono avere una numerazione distinta dei fogli che le compongono; ma ciascuna parte e, se suddivisa in serie, ciascuna serie devono avere una speciale numerazione degli atti che contengono ed un distinto verbale di chiusura.

2. Il numero d'ordine progressivo di ciascun atto deve essere indicato in margine e di contro alla prima linea, e sotto al numero devono essere indicati il cognome e il nome della persona alla quale l'atto si riferisce e, negli atti di nascita, anche il sesso.

Art. 19

1. Ciascun comune si deve provvedere annualmente dei registri formati secondo le disposizioni di questo titolo.

Art. 20

1. I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati in ciascun foglio dal pretore del mandamento, il quale nella prima pagina di ciascun registro indica di quanti fogli questo e' composto.

2. Per tale vidimazione il podesta' di ogni comune trasmette al pretore, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno, i registri occorrenti per l'anno successivo. I registri vidimati devono essere restituiti al podesta' non oltre il 15 dicembre.

Art. 21

1. L'ufficiale dello stato civile, se nel corso dell'anno riconosce che qualche registro non e' sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al pretore per la vidimazione, a norma dell'articolo precedente.

2. Il pretore deve indicare espressamente nell'intestazione del registro che questo e' un supplemento di altro registro corrispondente.

Art. 22

1. Il registro suppletivo si pone in uso soltanto quando e' esaurito il registro principale.

2. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'art. 32, facendo risultare che al registro segue un supplemento.

3. La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, e' continuata nel registro suppletivo.

Art. 23

1. Se l'autorita' giudiziaria ordina il trasporto di un registro nei propri uffici, l'ufficiale dello stato civile, con verbale scritto e sottoscritto immediatamente dopo l'ultimo atto, indica il numero degli atti iscritti nel registro e si provvede senza indugio del registro suppletivo secondo le norme degli articoli precedenti.

2. Appena riavuto il registro principale, l'ufficiale dello stato civile chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi nel registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati nel registro suppletivo.

Art. 24

1. Il primo atto che si riceve in un registro e' steso immediatamente dopo la menzione fatta dal pretore del numero dei fogli di cui si compone il registro.

2. Gli altri atti sono stesi di seguito senza lasciare spazio in bianco.

3. Le linee che non rimangono scritte per intero devono essere coperte, alla presenza delle parti e dei testimoni, con una riga di inchiostro.

4. Le date ed ogni altra indicazione numerica sono scritte in lettere per esteso.

Art. 25

1. Nei registri ogni scritturazione e' fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.

2. Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o piu' parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possano in ogni tempo essere lette; nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

Art. 26

1. L'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di nascita, di matrimonio e di morte nei rispettivi registri, riempiendo gli spazi vuoti dei moduli stampati secondo le formule che sono stabilite dal ministro per la grazia e giustizia.

Art. 27

1. Gli atti indicati nell'articolo precedente, quando per la particolarita' del caso non si adattano al modulo stampato del relativo registro, si scrivono per intero nei fogli in bianco seguendo nella loro compilazione, per quanto e' possibile, le formule stabilite; quando nessuna di queste e' applicabile, si stende l'atto secondo che le circostanze esigono.

Art. 28

1. Nei registri di cittadinanza gli atti sono iscritti integralmente a mano, facendo pero' uso, nella loro compilazione, delle formule per essi stabilite a norma dell'art. 26.

Art. 29

1. La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto e' riprodotto per intero quando cio' e' espressamente ordinato; altrimenti e' brevemente riassunto.

2. Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto che e' stato trascritto.

Art. 30

1. La trascrizione puo' essere chiesta direttamente da chiunque vi ha interesse o dalla pubblica autorita' competente.

2. L'ufficiale dello stato civile fa risultare in ogni caso la persona o l'autorita' richiedente.

Art. 31

1. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in italiano eseguita nel modo stabilito dall'art. 58.

2. Le spese della traduzione sono a carico della parte interessata che ha richiesto la trascrizione; in mancanza di tale richiesta, o se la parte e' povera, esse sono a carico del comune nei cui registri la trascrizione si deve eseguire.

Art. 32

1. I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto.

2. Nel verbale di chiusura e' indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro.

Art. 33

1. Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformita' del modulo stabilito dal ministro per la grazia e giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'articolo 179, egli deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al procuratore del Re per il deposito presso la cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali e' unito il rispettivo indice.

2. Nei comuni in cui sono piu' uffici di stato civile l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.

Art. 34

1. Oltre l'indice annuale, l'ufficiale dello stato civile nel mese di gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio forma in doppio esemplare un indice per il decennio stesso, giusta il modulo stabilito ai sensi dell'articolo precedente.

2. Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune e l'altro si trasmette al procuratore del Re.

3. Nei comuni in cui sono piu' uffici di stato civile l'indice decennale e' formato soltanto dall'ufficio primo e deve comprendere gli atti contenuti nei registri di tutti gli uffici.

Art. 35

1. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore del Re per i provvedimenti del caso.

Art. 36

1. Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi originali per ricevere gli atti successivi.

Art. 37

1. Se uno solo degli originali in corso e' smarrito o distrutto, il procuratore del Re provvede affinche', sotto la vigilanza del pretore, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore del Re quando e' smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.

2. Se e' smarrito o distrutto l'originale gia' depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria e' fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

3. La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito e' vidimata dal procuratore del Re.

4. La spesa della copia e' a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale.