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Sez. 1, Sentenza n. 4856 del 01/03/2007 (Rv. 595767 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Sospensione delle trattative - Giustificato motivo - Responsabilità precontrattuale - Esclusione - Accertamento rimesso al giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595767-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

Il recesso o la sospensione delle trattative, provenga da soggetto privato o da una P.A., può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo, l'accertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato sufficienti ragioni per la sospensione delle trattative per l'acquisto di un immobile da parte di un ente locale nell'apertura di più inchieste - amministrativa, contabile, penale - sulla scelta dei contraenti privati e la congruità del prezzo)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)