Sez. 5, Sentenza n. 6869 del 27/01/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213599 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Sottrazione del bene - Momento di perfezionamento della sottrazione - Recupero del bene - Incidenza - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In materia di bancarotta fraudolenta, la sottrazione dei beni si perfeziona nel momento del loro distacco dal patrimonio della società con la conseguenza che il recupero di essi, reale o potenziale, è un "posterius" che non riveste alcuna incidenza sulla fattispecie giuridica in questione ormai perfetta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)