Sez. 1, Sentenza n. 9483 del 28/06/2002 (Rv. 555441 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO | Trasmissione da parte del G.D. al Tribunale della comunicazione di un curatore di un fallimento circa l'insolvenza di altra impresa - Obbligo ex art. 8 legge fall. - Sussistenza - Partecipazione alla decisione collegiale dichiarativa del fallimento dell'imprenditore segnalato come insolvente - Legittimità - Incompatibilità del giudice che ha trasmesso la segnalazione - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO
L'iniziativa con la quale il giudice delegato ai fallimenti trasmette al Tribunale la comunicazione ricevuta nell'esercizio delle sue funzioni dal curatore di un fallimento, relativa all'insolvenza di un'impresa, costituisce una adempimento doveroso degli obblighi stabiliti dall'art. 8 legge fall., il quale conferisce all'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento un'apertura estesa a tutte le ipotesi in cui il tribunale competente, nell'esercizio della sua ordinaria attività, acquisisca la conoscenza dell'insolvenza di un imprenditore, senza ch'essa comporti una preventiva valutazione di merito in ordine alla fondatezza della notizia, trattandosi di un mero atto dovuto. Ne discende che, quandanche vi sia stato un preventivo, sommario esame della comunicazione da parte di quel giudice delegato, che l'abbia poi trasmessa al Tribunale il quale abbia dichiarato il fallimento dell'imprenditore, nella formazione collegiale composta con la presenza anche di quel giudice, va esclusa ogni ragione di incompatibilità del magistrato con la regiudicanda attinente all'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa segnalata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 8 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 8 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)