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Sez. 3, Sentenza n. 25824 del 10/12/2009 (Rv. 610545 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE | Cancellazione da un albo ai fini dell'iscrizione, a seguito di trasferimento, nell'albo di un'altra circoscrizione - Vigenza dell'art. 37 della legge n. 36 del 1934 anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 67 del 1991 - Sussistenza - Conseguenze - Nulla osta dell'ordine di provenienza - Necessità.
Stato
decisa il 2009-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610545-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE

In tema di professione forense, poiché l'art. 2 della legge 4 marzo 1991, n. 67 non ha abrogato l'art. 37 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, la cancellazione di un avvocato da un albo, ai fini dell'iscrizione, a seguito di trasferimento, nell'albo di un'altra circoscrizione, è assoggettata al nulla osta da parte dell'ordine di provenienza, che deve verificare l'insussistenza, a carico dell'iscritto, delle cause ostative alla cancellazione (nella specie, pendenza di un procedimento disciplinare), previste dal penultimo comma del citato art. 37.

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 art. 37, Legge 04/03/1991 num. 67 art. 1 com. 2, Legge 04/03/1991 num. 67 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)