Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28519 del 22/12/2011 (Rv. 619932 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Pubblico dipendente - Utilizzo in regime di "avvalimento" - Rientro presso l'ente di appartenenza - "Cessazione del rapporto" ai sensi dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ. - Equivalenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la circostanza che il lavoratore sia utilizzato nell'ambito del cosiddetto "avvalimento", rapporto caratterizzato dal fatto che l'ente titolare della funzione si avvale in via straordinaria degli uffici di un altro ente, non implica, al pari del comando o distacco, la cesura del rapporto di impiego, trattandosi pur sempre di utilizzazione temporanea, sicché, per gli effetti di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., il rientro presso l'ente di appartenenza non equivale a "cessazione del rapporto" presso l'ente che si è avvalso della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)