Sez. 3, Sentenza n. 10165 del 03/10/2017 Ud. (dep. 06/03/2018) Rv. 272493 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Art. 603 cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato abbia sempre diritto a rendere l'esame qualora ne faccia richiesta, poiché nel giudizio d'appello vige il principio per il quale la rinnovazione dibattimentale viene disposta su richiesta di parte solo quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, o d'ufficio quando sia assolutamente necessaria. (In motivazione la S.C. ha precisato che la previsione di un diritto assoluto dell'imputato di sottoporsi all'esame, sottratto al sindacato del giudice, consentirebbe un uso puramente dilatorio della richiesta di rinnovazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)