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Sez. 3, Ordinanza n. 21829 del 02/08/2024 (Rv. 672047-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Dichiarazione di incompetenza per valore o per territorio derogabile - Regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice ad quem - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672047-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, dal momento che la maturazione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta declaratoria quale implicita negazione anche dei profili di competenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, nel quale l'incompetenza per materia (e per territorio inderogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)