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Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

Testo in vigore al

Art. 4 Strade provinciali

1. Sono provinciali le strade che:

  1. a) allacciano al capoluogo di Provincia, i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o piu' capoluoghi di Comuni tra di loro;

  2. b) allacciano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di Comuni particolarmente importanti per popolazione o perche' sede di notevoli industrie o perche' centri di intensa attivita' commerciale o perche' centri climatici o turistici di notevole rilevanza;

  3. c) allacciano capoluoghi di Provincia o di Comuni importanti ai piu' vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali o fluviali;

  4. d) costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per la valorizzazione di importanti attivita' agricole.

Art. 5 Procedura per la classificazione delle strade provinciali

1. La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentite le Amministrazioni provinciali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione dell'Amministrazione provinciale, il Consiglio di Stato

Art. 6 Esecuzione di varianti

1. I tratti di strade statali o provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualita' di statale o provinciale e, ove siano ancora, utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dalle Province o dai Comuni, a seconda delle loro caratteristiche.

Art. 7 Strade comunali

1. In quanto non comprese negli articoli 2 e 4, sono comunali le strade che:

  1. a) congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto marittimo, lacuale o fluviale, ovvero con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale;

  2. b) congiungono le frazioni del Comune tra loro;

  3. c) le strade all'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.

Art. 8 Procedura per la classificazione delle strade comunali

1. La classificazione delle strade comunali e' fatta con deliberazione del Consiglio comunale.

2. La deliberazione e' pubblicata nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

3. La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, per le sue definitive determinazioni.

Art. 9 Strade vicinali

1. Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito sono vicinali.

Art. 10 Strade di bonifica

1. Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di Bonifica od a cura dello Stato, in base a leggi speciali, o dalla Cassa per il Mezzogiorno saranno classificate, all'atto del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge.

2. La classificazione fra le strade statali e' effettuata a norma dell'art. 3; la classificazione fra le strade provinciali o comunali e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentite, rispettivamente, le Amministrazioni provinciali e comunali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione delle Amministrazioni locali, il Consiglio di Stato.

Art. 11 Strade militari di uso pubblico

1. Sono strade militari di uso pubblico quelle sulle quali l'autorita' militare consente il pubblico transito.

Art. 12 Declassificazione delle strade

1. Alla declassificazione di strade o tronchi di esse dalle categorie delle statali, delle provinciali o delle comunali si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.

2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina, la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 13 Decorrenza della classificazione e declassificazione

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.

Art. 14 Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico

1. La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria.

2. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.

Titolo II. Norme transitorie

Art. 15 Piano per la classificazione di strade statali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, sentiti il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, forma, il piano di tutte le strade che alla stessa data possiedono i requisiti di cui all'art. 2.

2. Il passaggio fra le statali delle strade comprese nel piano, di cui al comma precedente, che gia' non siano classificate tali sara' disposto gradualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 16 Piano per la classificazione di strade provinciali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni Amministrazione provinciale forma il piano di tutte le strade che alla data stessa possiedono i requisiti prescritti dall'art. 4.

2. Il piano, approvato dal Consiglio provinciale, e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali e integralmente comunicato, nel termine perentorio di quattro mesi dalla sua deliberazione, a tutte le Amministrazioni comunali della Provincia.

3. In mancanza di tempestivo adempimento, provvede il prefetto in via surrogatoria. La pubblicazione e la comunicazione del piano formato dal prefetto devono avvenire entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

4. Nei casi preveduti nei commi secondo e terzo, i Comuni hanno facolta' di proporre motivata opposizione ai Consigli provinciali entro un mese dalla comunicazione del piano, sia per la esclusione di determinate strade dal piano stesso, sia per l'inclusione nello stesso di altre strade.

5. Il Consiglio provinciale si pronuncia sulle opposizioni nel termine di due mesi dal loro deposito presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale. Qualora il Consiglio provinciale insista nella sua decisione o non si pronunzi nel tempo sopraindicato, la competenza a decidere e' devoluta alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, la quale si pronuncia entro i due mesi successivi, sentito l'Ufficio provinciali del Genio civile.

6. Le strade, comprese nei piani di cui al presente articolo che non siano gia' classificate fra le provinciali, lo saranno gradualmente con le norme dell'art. 5.

Art. 17 Classificazione anticipata

1. Per le strade che non richiedono opere di sistemazione, o che comunque non diano luogo ad opposizioni da parte degli enti, cedente e ricevente, il Ministro per i lavori pubblici puo' procedere alla classificazione di strade statali e provinciali, con le norme previste dagli articoli 3 e 5, anche prima che siano formati i piani di classificazione di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 18

1. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato entro il limite di lire 180 miliardi, a concedere alle Amministrazioni provinciali un contributo fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale delle strade che saranno classificate provinciali ai sensi dei precedenti articoli 16 e 17.
Nella determinazione della misura percentuale del contributo, di cui ai comma precedente, si terra' conto delle condizioni di bilancio delle singoli Amministrazioni provinciali.
La somma di lire 180 miliardi e' stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici come segue:
L. 1 miliardo................. nell'esercizio 1957-58
" 5 miliardi................. " 1958-59
" 12 "..................... " 1959-60
" 18 "..................... " 1960-61
" 26 "..................... " 1961-62
" 33 "..................... " 1962-63
" 41 "..................... " 1963-64
" 44 "..................... " 1964-65

2. Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 19 Anticipazioni dello Stato alle Province

1. Per l'esecuzione dei lavori, di cui alla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, e' autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al precedente art. 18, la quota di spesa a carico delle Amministrazioni provinciali, previo riconoscimento di debito da parte delle stesse. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici dara' comunicazione della anticipazione a quello del tesoro, il quale potra' sostituirsi all'Amministrazione provinciale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

2. Il ricavo del mutuo affluira' alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.

3. Con decreto del Ministro per il tesoro si provvedera' al reintegro del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 20 Controllo e vigilanza del Ministero dei lavori pubblici

1. Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, esercita una azione di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni di appalto e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori.

2. La norma, di cui al precedente comma non si applica quando i lavori sono eseguiti senza alcun contributo da parte dello Stato.

Art. 21 Piano indicativo di ripartizione dei contributi

1. Il Ministro per i lavori pubblici, sulla base dei piani previsti dall'art. 16, predisporra' un piano indicativo del riparto dei contributi a favore delle varie Province, per ciascuno degli otto esercizi finanziari di cui all'articolo 18, in rapporto ai rispettivi stanziamenti.

Art. 22 Dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' e urgenza

1. La concessione di contributi, di cui all'art. 18 della presente legge, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere relative a tutti gli effetti di legge.

Art. 23 Indennita' di espropriazione

1. Per le espropriazioni necessarie per i lavori, da eseguirsi in applicazione della presente legge, l'indennita' e' determinata nella misura corrispondente alla media del valore venale e dell'imponibile netto catastale capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni del fondo e della localita'.

Art. 24 Strade di bonifica

1. Con il procedimento stabilito con l'art. 10 si provvede anche alla classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o a cura dello Stato, in base a disposizioni speciali o dalla Cassa per il Mezzogiorno gia' collaudate alla dati di entrata in vigore della presente legge.