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Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

Testo vigente

Art. 14 Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico

1. La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria.

2. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.3

Titolo II. Norme transitorie