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Sez. 3, Sentenza n. 4027 del 05/12/1974 (Rv. 372617 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE - GENITORI E TUTORI - OMESSA SORVEGLIANZA O VIGILANZA - RESPONSABILITA DIRETTA - SEPARATE DOMANDE CONTRO IL GENITORE O TUTORE E CONTRO IL MINORE - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372617-01

RESPONSABILITA CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE - GENITORI E TUTORI - OMESSA SORVEGLIANZA O VIGILANZA - RESPONSABILITA DIRETTA - SEPARATE DOMANDE CONTRO IL GENITORE O TUTORE E CONTRO IL MINORE - PROPONIBILITA.*

Chi e tenuto alla sorveglianza sull'incapace, sia nella ipotesi dell'art 2047 primo comma che in quella dell'art 2048 prima parte, risponde direttamente per il danno cagionato a terzi per l'omissione di sorveglianza sull'incapace o per la mancata vigilanza sui minori e sui tutelati. In quest'ultima ipotesi l'Azione nei confronti di coloro che hanno la funzione di esercitare la patria potesta o la tutela puo essere proposta con domanda giudiziale anche separata da quella contro il minore che ha compiuto il fatto illecito, in quanto si tratta di due diverse e autonome responsabilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)