Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 13/05/1968 (Rv. 333202 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE- PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE DELLA PARTE CONTRO LA QUALE SI PROPONE L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO NEL GIUDIZIO GIA DEFINITO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE- PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE DELLA PARTE CONTRO LA QUALE SI PROPONE L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO NEL GIUDIZIO GIA DEFINITO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
In caso di morte della parte contro la quale si propone l'impugnazione, avvenuta dopo la pronunzia della sentenza gravata ed anteriormente alla proposizione dell'impugnazione, questa e valida se notificata presso il procuratore costituito, nel giudizio gia definito, per la parte successivamente deceduta, sempre che l'istante non abbia avuto conoscenza legale della morte, la quale conoscenza legale si puo avere solo con la comunicazione dell'evento, da parte del procuratore che si era costituito per il defunto, a mezzo o di notificazione alle altre parti o di dichiarazione apposita all'udienza. (V. 1294-63, 3120-62, 1284-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)