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Sez. 1, Sentenza n. 3304 del 25/07/1977 (Rv. 386848 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE - INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE (IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE) - NORME TRIBUTARIE - EFFICACIA NEL TEMPO - EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA A TUTTE LE SITUAZIONI DI DEBITO NEI CONFRONTI DELL'ERARIO ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - IMPOSTE COMPLEMENTARI - MANCATA LIQUIDAZIONE IMPUTABILE AL CONTRIBUENTE - RAPPORTI D'IMPOSTA SORTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386848-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE - INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE (IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE) - NORME TRIBUTARIE - EFFICACIA NEL TEMPO - EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA A TUTTE LE SITUAZIONI DI DEBITO NEI CONFRONTI DELL'ERARIO ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - IMPOSTE COMPLEMENTARI - MANCATA LIQUIDAZIONE IMPUTABILE AL CONTRIBUENTE - RAPPORTI D'IMPOSTA SORTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - SUSSISTENZA.*

In tema di efficacia della legge nel tempo, occorre distinguere tra leggi che danno una nuova disciplina alle fonti dei rapporti giuridici e leggi che disciplinano rapporti gia costituiti e di efficacia perdurante nel tempo: le prime non possono applicarsi a rapporti gia sorti, mentre le seconde si applicano agli effetti dei rapporti gia esistenti al momento della loro entrata in vigore. Da cio consegue che, avendo la legge n 29 del 1961 inteso solo disciplinare gli effetti del mancato pagamento delle somme dovute all'erario, per cui deve applicarsi a tutte le situazioni di debito nei confronti dell'erario alla sua entrata in vigore, gli interessi sulle imposte complementari, non liquidate per Mancanza - imputabile al contribuente - dei necessari elementi, sono dovuti, ai sensi della legge n 29 del 1961, anche per i rapporti d'imposta sorti prima dell'entrata in vigore della legge stessa. (Conf 2026/75, mass n 375741).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)