Sez. 3, Sentenza n. 2534 del 23/04/1982 (Rv. 420400 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) - ORDINANZA DI FISSAZIONE DEFINITIVA DEL RIPARTO - EFFETTI IN TEMA DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO.*
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) - ORDINANZA DI FISSAZIONE DEFINITIVA DEL RIPARTO - EFFETTI IN TEMA DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO.*
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, dopo che il tribunale abbia deciso eventuali contestazioni ed opposizioni avverso il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, fissa definitivamente il riparto, segna la chiusura del procedimento, e, quindi, con riguardo alla prescrizione del credito azionato, implica la cessazione degli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione medesima, verificatasi a seguito dell'instaurazione dell'esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)