Sez. 1 - , Ordinanza n. 29616 del 11/10/2022 (Rv. 665959 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Segnalazione di non adeguatezza - Conferma dell'ordine per iscritto da parte del cliente - Conseguenze - Dovere della banca di recesso - Insussistenza.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la banca, qualora abbia informato il cliente in ordine alla non adeguatezza di una determinata operazione di investimento, ricevendo nondimeno conferma per iscritto dell'ordine di eseguirla, non è gravata dall'obbligo di astenersi dal darvi corso, recedendo dal rapporto.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)