Sez. L, Sentenza n. 3939 del 01/04/1993 (Rv. 481649 - 01)
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) | Sopravvenienza di una nuova legge con norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva - Influenza - Esclusione - Limiti.
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni)
L'irretrattabilità del giudicato - la cui autorità copre sia il dedotto che il deducibile, ossia non solo le ragioni giuridiche fatte effettivamente valere nel giudizio (cosidetto giudicato esplicito) ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono tuttavia premesse necessarie ed imprescindibili della pretesa e dell'accertamento relativo (cosidetto giudicato implicito) - non viene meno per effetto di una legge sopravvenuta che, con norma d'interpretazione autentica e perciò retroattiva (nella specie, art. 4, comma 9 bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con legge n. 45 del 1986, interpretativo dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843), assegni alla norma in base alla quale fu decisa la controversia un significato diverso da quello attribuitole dalla decisione passata in giudicato, potendo la norma interpretativa trovare applicazione, quanto al rapporto deciso da tale sentenza, solo con decorrenza immediatamente successiva al passaggio in giudicato della medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)