Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 20/06/1969 (Rv. 341502 - 01)
PROVA CIVILE - RIPRODUZIONI MECCANICHE - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA - PRESUPPOSTI.*
PROVA CIVILE - RIPRODUZIONI MECCANICHE - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA - PRESUPPOSTI.*
L'art.2712 cod.civ., nell'attribuire alle riproduzioni meccaniche il valore di piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita ai fatti o alle cose medesime, si riferisce all'ipotesi in cui sulla esistenza e sul contenuto dell'originale non vi sia contestazione tra le parti. (V. 2386-67, massima n.329655).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)