Sez. 6, Sentenza n. 3327 del 02/06/1981 Ud. (dep. 29/03/1982) Rv. 152981 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO DICHIARATO - NULLITÀ - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA A MANI PROPRIE - DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO DICHIARATO - NULLITÀ - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA A MANI PROPRIE - DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
L'indicazione da parte dell'imputato del domicilio reale non comporta revoca della elezione di domicilio fatta in precedenza, e quindi la notificazione del decreto di citazione fatta nel primo domicilio è nulla, salvo che sia stata fatta a mani proprie dello imputato. (V mass n 144954, sulle caratteristiche dei due istituti; (Conf mass n 147714; (Conf mass n 142019; (Conf mass n 140401; (Conf mass n 138295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)