Sez. 5 - , Sentenza n. 19922 del 12/04/2021 Ud. (dep. 19/05/2021) Rv. 281254 - 02
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Reato di cui all'art. 86, comma 2, d.P.R. n. 570 del 1960 - Condizioni - Specificità e vicinanza dell'accordo con una competizione elettorale - Necessità - Fattispecie.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
Ai fini della configurazione del delitto di "corruzione elettorale" previsto dall'art. 86, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è necessario e sufficiente che l'accordo illecito tra l'elettore ed il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale. (Nella specie gli imputati, nell'interesse del candidato consigliere alle elezioni amministrative, avevano distribuito ad un numero rilevante di elettori indigenti, in cambio del voto, cospicui quantitativi di prodotti e generi alimentari).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 86 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)