Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili
Testo in vigore al
Art. 163 Variazioni fiscali successive. (Art. 294, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Non e' mai ammesso alcun reclamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che possono venire introdotte ne' diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle tariffe doganali che si stabiliscano dopo le concessioni.
Titolo VIII. Disposizioni di polizia
Art. 164
1. Ingresso nelle piazze delle stazioni.
3. L'ingresso, le fermate e la circolazione delle carrozze e carri destinati al trasporto di persone e merci nei cortili e piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche sono sottoposti a regolamenti di ordine pubblico, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.
4. Sulla sede propria, e nelle dipendenze delle ferrovie e' proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di introdursi, di circolare o di fermarsi, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai treni o per la spedizione delle merci, i passaggi a livello nel tempo in cui per opera del personale delle strade ferrate sono tenuti aperti ed i passaggi privati e pedonali; e d'introdurvi animali e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio.
5. Tale divieto non e' applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica, della pubblica sicurezza e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato che verranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinera' pure, intesi i concessionari, le opportune misure speciali di precauzione.
Art. 165 Allontanamento dalla ferrovia. (Art. 303, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata debbono far uscire immediatamente qualunque persona si sia introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non abbia diritto di entrare.
2. In caso di resistenza, qualunque impiegato della ferrovia puo' chiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Gli animali abbandonati che si trovino nel suddetto recinto sono fermati e posti sotto sequestro.
Art. 166 Agenti ferroviari e polizia stradale. (Art. 44, legge 27 dicembre 1896, n. 561; ed art. 1, lettera f), legge 15 luglio 1909, n. 524)
1. Gli agenti delle ferrovie su strade ordinarie sono equiparati ad agenti di polizia stradale allo scopo di far osservare le prescrizioni di polizia stradale nei tratti di via ordinaria percorsi dalle ferrovie.
Art. 167 Obblighi dei viaggiatori. (Art. 309, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti, deve osservare tutte le prescrizioni relative, ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli siano date dal personale applicato all'esercizio ed e' responsabile delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziari provenienti dal fatto suo.
Art. 168 Contravvenzioni e pene. (Art. 310, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed art. 20, n. 3, R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509)
1. Le contravvenzioni alle disposizioni del capo IV del titolo III sono punite con l'arresto fino ai 5 giorni, e con ammenda fino a L. 300, oltre al risarcimento dei danni ed a quelle maggiori pene in cui i contravventori possono essere incorsi a termine del Codice penale, ed oltre all'obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verra' prefisso, in mancanza di che sara' provveduto d'ufficio a loro maggiori spese.
2. Nei casi d'urgenza, gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie possono, previo processo verbale, far togliere, anche prima della sentenza sulla contravvenzione, ogni opera ed oggetto dannoso al servizio.
3. L'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentito, ove del caso, il concessionario delle ferrovie, puo' dispensare, per le vie amministrative, dalla restituzione delle cose in pristino coloro i quali, senza la prescritta autorizzazione, non abbiano rispettato le distanze legali stabilite negli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del presente testo unico.
Art. 169 Opposizioni e resistenza. (Art. 311, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed art. 20, n. 3, R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509)
1. Le contravvenzioni all'art. 165, nei casi di opposizione o resistenza, sono punite con l'arresto fino a 5 giorni o con l'ammenda fino a lire cinquanta.
Art. 170 Abbandono del posto. (Art. 312, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed art. 22, n. 6, R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509)
1. Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbandoni il suo posto mentre un treno e' in corsa, e' punito con la detenzione da sei mesi a due anni.
Art. 171 Arresto preventivo. (Art. 6, legge 25 giugno 1909, n. 372)
1. In occasione di un sinistro ferroviario non sono soggetti, purche' immuni dal dopo e purche' non abbandonino il servizio, all'arresto preventivo, comminato per la flagranza di reato dalle vigenti leggi, gli agenti ferroviari, che si trovino in servizio sulle locomotive e sui treni danneggiati, o siano addetti al movimento delle stazioni ove, o fra le quali, il sinistro sia avvenuto, o attendano alla sorveglianza della linea in localita' e per funzioni comunque involgenti una presunzione di colpa.
2. Tutti, indistintamente, i detti agenti che, in presenza del sinistro, o prima di riceverne ordine, abbandonino il servizio, incorrono percio' solo nella pena di cui all'articolo precedente senza pregiudizio delle altre sanzioni dei regolamenti speciali dell'Amministrazione ferroviaria.
Art. 172 Remozione di cadaveri. (Articoli 7 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372)
1. Qualora, in seguito ad un sinistro ferroviario o per qualsiasi altra causa, ancorche' ignota, si rinvengano luogo la sede ferroviaria, ed in giacitura tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi potranno, anche prima dell'intervento dell'autorita' giudiziaria, venire rimossi, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei delegati ed applicati di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali o del sindaco del Comune o di chi ne fa le veci.
2. Eguali facolta', e sotto la stessa condizione di urgenza, sono conferite al personale delle ferrovie designato dal regolamento, per la rimozione, previo accertamento e descrizione, del materiale rotabile, la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi infortunio ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.
3. Tale materiale sara' inviato alle officine per le occorrenti riparazioni, o rimesso senz'altro in circolazione, salvo divieto dell'autorita' giudiziaria, che sara' pero' revocato appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi del caso.
Art. 173 Atti d'inchiesta. (Articoli 4 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372)
1. Salvo il disposto dell'art. 180 del Codice penale, le Amministrazioni ferroviarie non sono tenute a comunicare all'autorita' giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose.
Art. 174 Verbali di accertamento. (Art. 314, secondo, terzo e quarto comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e art. 1, lettera a), legge 15 luglio 1909, n. 524)
1. Alla osservanza di tutte le disposizioni del presente titolo sono in obbligo di sorvegliare gli agenti di polizia giudiziaria, i funzionari governativi d'ispezione, gl'ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie.
2. Le infrazioni alle suddette disposizioni, costituiscano esse delitti o semplici contravvenzioni, possono essere accertate col mezzo di verbali stesi dai suddetti funzionari, impiegati ed agenti.
3. Per la legalita' dei detti verbali, gl'impiegati ed agenti di ogni grado, applicati alle ferrovie concesse all'industria privata, debbono essere giurati nelle forme volute dalla legge.
Art. 175 Conferma dei verbali. (Art. 315, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e art. 1, lettera a), legge 15 luglio 1909, n. 524)
1. I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, e dai funzionari governativi d'ispezione o dagli ufficiali da essi dipendenti sono esenti dalla conferma; tutti gli altri devono essere confermati entro i tre giorni successivi a quello del reato, davanti al giudice del mandamento, in cui il medesimo sia stato commesso, o davanti a quello del mandamento di residenza dell'autore del verbale.
Art. 176 Forza probante dei verbali. (Art. 316, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e art. 20, R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509)
1. I verbali, stesi e confermati a norma dei due articoli precedenti, fanno fede sino a prova contraria per fatti punibili con pene che non siano l'ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la reclusione e la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni.
2. Quanto ai reati piu' gravi, i verbali sono trasmessi al magistrato acciocche' si proceda nelle forme ordinarie.
Art. 177 Polizia delle ferrovie private. (Art. 318, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Le disposizioni del presente titolo, che concernono la sicurezza delle persone e delle cose, e la pubblica igiene nell'esercizio delle ferrovie, sono anche applicabili alle ferrovie private.
Titolo IX. Fine della concessione
Capo I. Decadenza
Art. 178 Ritardo nell'inizio dei lavori oltre il termine dell'atto di concessione. (Art. 250, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Se alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si siano messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perdono la meta' della somma di cui abbiano fatto materiale deposito o per cui abbiano prestato cauzione a termini dell'art. 24, la quale meta' e' devoluta al Governo, a meno che non facciano legalmente constare d'impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.
2. Se il detto deposito definitivo non e' stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionari perdono l'importare della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell'atto di concessione.
Art. 179 Ritardo oltre il biennio. (Art. 3, legge 30 aprile 1899, n. 168)
1. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo precedente, il concessionario di una ferrovia pubblica, concessa e sovvenzionata a' termini del presente testo unico di legge, incorre di pieno diritto, e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e dalla sovvenzione se, nel termine di due anni, non abbia avviati i lavori ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito dall'atto di concessione.
2. Se concorrono giustificati motivi, il termine suddetto puo' essere prorogato di un altro anno.
3. Le constatazioni all'uopo necessarie sono eseguite dal Governo in confronto del concessionario, e contro la dichiarazione di decadenza non e' ammesso alcun gravame.
Art. 180 Ritardo per l'apertura dell'esercizio. (Art. 251, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non abbiano dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare di impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorrono, di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intiera cauzione definitiva.
Art. 181 Asta pubblica. (Art. 252, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Nel detto caso il Governo provvede alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed all'esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e, per riguardo alle opere o parti di opere gia' eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai tronchi di strada che si trovino gia' posti in esercizio, sul prezzo di stima che viene determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, in caso di disaccordo, dal tribunale.
Art. 182 Aggiudicazione e prezzo. (Art. 253, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Le concessioni sono deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non possono mai essere deliberatari, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneita' e responsabilita', abbia offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.
2. Il prezzo del deliberamento viene, nel termine che verra' stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone pero' prima cio' che e' dovuto allo Stato in rimborso di quella parte di cauzione definitiva che sia gia' stata restituita.
Art. 183 Secondo incanto e decadenza. (Art. 254, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Se il primo incanto va deserto, si deve, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale puo' essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.
2. Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari s'intendono definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada gia' eseguite che si trovino in esercizio cadono immediatamente in proprieta' assoluta dello Stato, il quale e' libero di conservarle o di abbandonarle, come altresi' di continuare o no i lavori ineseguiti; ne' in qualsivoglia caso ha altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un corrispettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sopra mentovati.