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Sez. 3, Sentenza n. 980 del 01/02/1991 (Rv. 470737 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Errore (rilevanza) - Riconoscibile | Configurabilità - Estremi.
Stato
decisa il 1991-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470737-01

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Errore (rilevanza) - Riconoscibile

In tema di annullabilità del contratto per errore, il requisito della riconoscibilità è posto dagli artt. 1431 e 1428 cod. civ. a tutela della buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine sulla ricorrenza di detto requisito si risolve in un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente. Pertanto il giudice del merito davanti al quale venga impugnato un contratto per errore non può limitarsi a stabilire se, con riguardo alla dichiarazione dell'errante, egli abbia realmente stipulato alla stregua di una falsa conoscenza della realtà, ma deve altresì accertare se il contraente cui è diretta la dichiarazione dell'errante avrebbe potuto, con l'uso della normale diligenza, riconoscere tale errore - con la conseguenza in caso positivo di tale indagine della sussistenza della riconoscibilità dell'errore, che unitamente alla sua essenzialità ne legittima la rilevanza e quindi l'annullamento del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)