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Sez. 5, Sentenza n. 35049 del 15/05/2007 Cc. (dep. 19/09/2007) Rv. 237708 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione proposta, in qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della società fallita nonché di creditore ammesso al passivo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237708-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta - nel procedimento per il reato di interesse privato del curatore del fallimento negli atti della procedura concorsuale - da colui che rivesta la qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della società fallita nonché di creditore ammesso al passivo, considerato che la legittimazione all'opposizione alla richiesta di archiviazione compete solo alla persona titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato e che il bene tutelato dall'art. 228 L. fall. è la salvaguardia della genuinità e del regolare svolgimento della procedura fallimentare, con la conseguenza che il denunziante, ancorché in concreto danneggiato dalla condotta di cui all'art. 228 suddetto, non è legittimato alla proposizione dell'opposizione e del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 228 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)