diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8366 del 24/04/2015 (Rv. 635521 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno - Anni dal 2002 al 2005 - Regime giuridico - Disciplina di cui agli artt. 62 e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635521-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), per gli anni 2002-2005, successivamente all'abrogazione dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dell'art. 60 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle imprese produttrici di rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno si applica la disciplina di cui agli artt. 62 e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le eccezioni previste dai commi 2 e 3 della norma relativamente alle aree, per natura e destinazione, improduttive di rifiuti, ovvero a quelle produttive di rifiuti speciali che potevano godere di una riduzione di imposta quando i produttori fossero stati tenuti allo smaltimento, sicché, ove, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. e), del d.lgs. cit., a mezzo di regolamento comunale sia stata dichiarata l'assimilabilità di detti rifiuti a quelli urbani, il produttore deve essere assoggettato all'imposta, senza che assuma rilievo che egli, volontariamente, provveda a smaltirli in proprio.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39 com. 1, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39 com. 3 lett. B, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)