Sez. 1, Sentenza n. 4064 del 24/09/1977 (Rv. 387747 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE QUANTITATIVA - MISURA PERCENTUALE - ESCLUSIONE - MISURA FISSA - NECESSITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE QUANTITATIVA - MISURA PERCENTUALE - ESCLUSIONE - MISURA FISSA - NECESSITA.*
Se anche in ordine all'assegno alimentare o di mantenimento la Determinazione del quantum deve assumere carattere 'definitivò e 'fissò in relazione alla situazione di fatto (capacita dell'erogante e stato di bisogno del beneficiario) cui si riferisce la pronunzia, salva l'applicazione del principio rebus sic stantibus, a maggior ragione tale principio deve trovare applicazione in materia di assegno di divorzio. (nell'enunziare il principio di cui in massima, la suprema Corte ha ritenuto incensurabile, sul punto in questione, la pronunzia dei giudici di merito, che avevano rigettato l'istanza intesa ad ottenere che l'assegno di divorzio fosse determinato in percentuale della retribuzione spettante al coniuge cui veniva imposto l'Obbligo di corrisponderlo).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)