Sez. 1, Sentenza n. 2546 del 25/07/1972 (Rv. 360053 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - REVOCA - IN GENERE - MODIFICA - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE EMITTENTE - SINDACATO DI LEGITTIMITA - SPETTANZA AL GIUDICE DEL CONTENZIOSO.*
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - REVOCA - IN GENERE - MODIFICA - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE EMITTENTE - SINDACATO DI LEGITTIMITA - SPETTANZA AL GIUDICE DEL CONTENZIOSO.*
Il potere di revoca o di modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, al quale si riferisce l'art 742 cod proc civ, spetta unicamente al giudice che ha emesso il provvedimento e non puo essere esercitato dal giudice del contenzioso, al quale spetta unicamente un Sindacato di mera legittimita e non anche la rivalutazione dei motivi di opportunita o di convenienza che hanno indotto il giudice a provvedere o il riesame dei presupposti in base ai quali lo stesso giudice ha provveduto in un determinato senso. (V 1508'70, mass nn 347348, 347349; 663'69, mass n 338921; 266'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)