Sez. L, Sentenza n. 5230 del 07/03/2007 (Rv. 595587 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Art. 146 bis disp.att. cod. proc. civ. - Portata - Processi con definizione dipendente dalla risoluzione della medesima questione posta alla Corte di cassazione ex art. 420-bis cod. proc. civ. - Sospensione facoltativa - Rilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
Il nuovo art. 146 bis disp.att. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 19 del d.lgs.n.40 del 2006, segna il parallelismo tra l'istituto processuale introdotto dall'art. 420-bis cod. proc. civ. con quello già disegnato dall'art. 64 del d.lgs. n.165 del 2005, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibile, del citato art. 64, commi 4, 6, 7 e 8. Conseguentemente, in pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi, trattandosi di sospensione facoltativa e non già necessaria, i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 146 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)