Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 21/07/1992 (Rv. 478289 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Motivazione | Obbligo - Adempimento - Condizioni - Indagine di merito - Oneri probatori delle parti.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Motivazione
In tema di imposta di registro, INVIM ed imposta di successione, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, il cui difetto impone al giudice tributario di dichiarare la nullità dell'avviso medesimo senza possibilità di conoscere e statuire sul merito del rapporto, deve ritenersi soddisfatto con l'enunciazione degli astratti criteri normativi in base ai quali viene determinato il maggior valore e con le eventuali specificazioni richieste dalla peculiarità della fattispecie, ovvero, in caso di ricorsi a criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge, con l'indicazione, ancorché implicita, delle ragioni che rendono inutilizzabili i criteri di legge nel singolo rapporto. Qualora tali requisiti minimi di motivazione siano presenti, non sussiste preclusione all'indagine di merito, fermo restando per l'ufficio l'onere di provare nella sede contenziosa la sussistenza di concreti elementi giustificativi, nell'ambito dei parametri prescelti, del quantum accertato, e per il contribuente la facoltà di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri diversi da quelli utilizzati dall'ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)