Sez. 4, Sentenza n. 259 del 31/01/1969 Ud. (dep. 15/10/1969) Rv. 112960 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE -RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE -COSTITUISCE CASO FORTUITO - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE -RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE -COSTITUISCE CASO FORTUITO - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*
L'improvviso malore, non ricollegabile a preesistente stato morboso e non preceduto da segni premonitori, che colpisce colui che guidi un autoveicolo e gliene faccia perdere il controllo determinando un incidente stradale, deve considerarsi caso fortuito. Esso va quindi rigorosamente provato dall'imputato con le ulteriori conseguenze che non e ammissibile in siffatto caso l'assoluzione per insufficienza di prove. (Conf 111394, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)