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Sez. U, Sentenza n. 8058 del 08/08/1990 (Rv. 468714 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - AFFIDAMENTO AD UNA SOCIETÀ PRIVATA, DA PARTE DEL COMUNE, DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - CONCESSIONI TRASLATIVE DI PUBBLICO SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIA CIRCA IL POTERE DEL COMUNE DI SOSPENDERE LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMUNE STESSO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468714-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - AFFIDAMENTO AD UNA SOCIETÀ PRIVATA, DA PARTE DEL COMUNE, DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - CONCESSIONI TRASLATIVE DI PUBBLICO SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIA CIRCA IL POTERE DEL COMUNE DI SOSPENDERE LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMUNE STESSO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'affidamento ad una società privata, in forza di provvedimento del comune seguito da "convenzione attuativa", della riscossione delle tasse di occupazione di suolo pubblico integra una concessione di pubblico servizio (di tipo cosiddetto traslativo, con il trasferimento cioè al privato di poteri dell'amministrazione). Ne consegue che la controversia inerente al rapporto concessorio, quale quella con cui la concessionaria contesti il potere del comune di disporne la sospensione, ovvero ne chieda la risoluzione per inadempimento del comune medesimo (con il risarcimento dei danni), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)