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Sez. U, Sentenza n. 1675 del 28/06/1966 (Rv. 323281 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - DIFFERENZE FRA NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - DISTINZIONE FRA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO RIVOLTA CONTRO IL PRIVATO E L'IMPUGNATIVA DI LICENZA EDILIZIA PROPOSTA CONTRO LA PA.*
Stato
decisa il 1966-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323281-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - DIFFERENZE FRA NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - DISTINZIONE FRA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO RIVOLTA CONTRO IL PRIVATO E L'IMPUGNATIVA DI LICENZA EDILIZIA PROPOSTA CONTRO LA PA.*

Nelle controversie, tra privati, relative alla violazione di norme di vicinato, occorre distinguere le norme relative alle distanze nelle costruzioni, stabilite negli artt.873 e segg. cod. civ. e nei regolamenti locali, da quelli richiamati, dalle altre norme di edilizia contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti edilizi comunali e relative a materia diversa dalle distanze. Dalla violazione delle norme appartenenti alla prima categoria deriva, a favore del privato che si pretende leso, un, Azione - di natura reale - per l'eliminazione dello stato di cose abusivamente creato ed un, Azione per l'accertamento e il risarcimento del danno che ne sia derivato. Dalla violazione, invece, delle norme appartenenti alla seconda categoria -quali le norme dei regolamenti comunali attinenti all'altezza degli edifici- puo, ex art.872 secondo comma cod. civ., conseguire per il privato, nei confronti dell'altro privato che abbia violato la norma, una tutela limitata alla sola Azione di condanna al risarcimento del danno. Tale Azione deve essere tenuta distinta dall'impugnativa che il privato puo proporre, nei confronti della pubblica amministrazione, contro il provvedimento amministrativo -licenza edilizia- che, in deroga o non in deroga alle norme regolamentari edilizie, abbia autorizzato la costruzione, al fine di ottenerne l'annullamento da parte del giudice amministrativo. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)