Sez. 1, Sentenza n. 925 del 02/04/1990 Cc. (dep. 17/05/1990) Rv. 184336 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI CONVALIDA - INTERESSE DELL'INDIZIATO - SUSSISTENZA ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATA SUCCESSIVAMENTE DISPOSTA UNA MISURA CAUTELARE - RAGIONI.*
INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI CONVALIDA - INTERESSE DELL'INDIZIATO - SUSSISTENZA ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATA SUCCESSIVAMENTE DISPOSTA UNA MISURA CAUTELARE - RAGIONI.*
Il regime delle impugnazioni predisposto dall'art. 391 del nuovo cod. proc. pen., che è funzionale alla netta distinzione, operata dal codice, tra provvedimento di convalida e successiva eventuale adozione di misure cautelari, consente all'indiziato sottoposto a fermo, anche quando sia disposta una misura cautelare, di proporre ricorso per Cassazione contro il provvedimento di convalida del fermo, onde fare accertare la Mancanza dei presupposti che lo consentono ai sensi dell'art. 384 del nuovo cod. proc. pen.. l'indiziato sottoposto a fermo, anche quando al provvedimento di convalida segua l'applicazione di una misura cautelare, è, infatti, sempre portatore di un interesse concreto ed attuale a proporre ricorso per Cassazione, quantomeno in rapporto alla previsione normativa dell'art. 657 del suddetto codice - che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo - ed alla stregua dei principi generali che attengono alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)