Sez. 5, Sentenza n. 512 del 11/12/1996 Ud. (dep. 25/01/1997) Rv. 206831 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Molestie telefoniche - Insistenti e ossessive domande attinenti la sfera sessuale della parte offesa - Reato - Sussistenza - Assunzione da parte della persona molestata di un tono confidenziale al fine di indurre l'interlocutore a fornire elementi utili alla sua identificazione - Irrilevanza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE
Il reato di molestie telefoniche commesso assillando la parte lesa con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa non è escluso dal fatto che l'interlocutore (nel caso di specie una donna) assuma con il molestatore, al fine di raccogliere elementi utili per individuare l'autore delle telefonate, un tono confidenziale rivolgendogli del tu e consentendo a questi di fare altrettanto poiché tale comportamento non può essere interpretato come di acquiescenza o comunque attenuare nell'autore delle molestie la consapevolezza della illiceità della propria condotta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)