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Approvazione del regolamento generale universitario

Testo in vigore al

Capo VII. Degli uffici e del personale di amministrazione e del personale assistente, tecnico e subalterno.

Art. 102

1. Alla ripartizione del personale dell'amministrazione universitaria tra le segreterie delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alla tabella A annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 provvede il Ministro, tenuto conto delle esigenze del servizio di ogni Universita' o Istituto.

2. Dei dieci direttori di segreteria di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, almeno otto sono messi a capo di segreterie nelle Universita' e due possono essere addetti agii Istituti superiori.

3. La direzione delle altre segreterie e' data per incarico, con decreto del Ministro, ad un funzionario della carriera amministrativa dello stesso ruolo.

4. Il capo della segreteria, secondo gli ordini del Rettore o Direttore, regola o dirige tutti i servizi della segreteria stessa, compreso quello di economato e cassa di cui all'articolo seguente, e vigila su tutto il personale di ogni categoria addetto alla segreteria stessa e su quello di servizio.

5. In ogni Universita' o Istituto, il Rettore o Direttore puo' designare uno dei funzionari addetti per la supplenza, in caso di assenza o d'impedimento, del direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione, ai sensi del comma 3° del presente articolo.

Art. 103

1. La segreteria comprende un ufficio di economato e cassa.

2. Un funzionario di ragioneria del ruolo dell'amministrazione universitaria e' incaricato delle funzioni di economo-cassiere alla dipendenza gerarchica del direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione. Egli e' sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti di riscossione che hanno maneggio di valori dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione universitaria.

3. Delle funzioni di economo-cassiere puo', in via provvisoria, ove manchi il ragioniere, essere incaricato anche un impiegato di altra categoria.

Art. 104

1. Il regolamento interno per il personale posto a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto, di cui all'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 determina:

  1. a) per le Universita' e Istituti di cui alla tabella A annessa al predetto decreto, le norme relative allo stato giuridico (nomina - conferme - congedi - aspettative - disciplina - licenziamento), al trattamento economico, al trattamento di quiescenza, ove l'Universita' o Istituto intenda concederlo, alle attribuzioni, obblighi d'orario e di servizio del personale assistente, tecnico e subalterno;

  2. b) per le Universita' e Istituti di cui alla tabella B, le norme relative alle materie di cui alla lett. a) anche pel personale di amministrazione;

  3. c) per le Universita' e Istituti liberi, le norme occorrenti ad integrare quelle contenute nel rispettivo statuto, giusta le disposizioni di cui all'art. 100 del precitato decreto.

2. Il regolamento interno puo' contenere ogni altra norma concernente il funzionamento interno dell'Universita' o Istituto, che, ai sensi del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 o del presente regolamento, non debba esser compresa nello statuto o nella convenzione relativa al mantenimento delle Universita' o Istituti di cui alla tabella B.

Art. 105

1. I concorsi per l'ufficio di aiuto e di assistente sono banditi dal Rettore dell'Universita' o dal Direttore dell'Istituto superiore, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione; il bando dove essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I. almeno 30 giorni prima della scadenza del termine. Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di aiuto o di assistente puo' essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

2. L'esame puo' consistere in prove scritte, orali o pratiche, secondo la natura della materia che forma oggetto della cattedra o delle particolari esigenze del servizio di aiuto o assistente. Il Consiglio della Facolta' o Scuola, udito il professore ufficiale della materia, determina, caso per caso, le modalita' dell'esame, che vengono indicate nel bando di concorso.

3. La commissione giudicatrice e' nominata dal Rettore o Direttore ed e' composta del professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali appartenenti alla Facolta' o Scuola. Non possono far parte della commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei concorrenti, parenti od affini fino al quarto grado incluso.

4. La commissione con motivata relazione propone tre idonei senza graduarli. Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del professore ufficiale della materia, delibera la nomina di uno dei dichiarati idonei. I parenti od affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso non possono essere nominati aiuti o assistenti presso la cattedra stessa.

Art. 106

1. Oltre agli aiuti o assistenti retribuiti, di cui all'art. 62 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, possono essere nominati aiuti o assistenti volontari tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale nei limiti stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo.

2. Le nomine sono disposte dal Rettore o Direttore su designazione del professore ufficiale.

3. La Facolta' o Scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari, che possono essere addetti a ciascuna cattedra.

Capo VIII. Delle borse di perfezionamento.

Art. 107

1. In ogni anno accademico e' bandito un concorso fra laureati o diplomati nelle Universita' o Istituti superiori dipendenti dal Ministero della P. I., per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero.

2. Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale:

  1. 1) il numero delle borse;

  2. 2) l'importo di ciascuna di esse;

  3. 3) la materia o gruppi di materie, cui, a parita' di merito, deve darsi la preferenza.

Art. 108

1. Possono prender parte al concorso pel conferimento di una borsa coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma da non oltre quattro anni, computati alla data della scadenza del concorso medesimo.

2. La borsa tanto all'interno quanto all'estero non puo' essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, puo' essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Art. 109

1. Il concorso e' per titoli: sono ammessi lavori manoscritti.

2. Le memorie e i titoli sono giudicati da apposite commissioni.

3. La commissione per ciascun concorso si compone di tre o cinque membri scelti dal Ministro fra i professori ufficiali delle Universita' o Istituti superiori.

Art. 110

1. Ciascuna commissione presenta al Ministro una relazione che deve contenere la graduatoria fra coloro che sono giudicati meritevoli della borsa.

2. Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Art. 111

1. La borsa e' conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

2. Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la prova di essersi recati nel luogo prescelto entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa. In tal caso si applicano le norme di cui al precedente comma.

3. La borsa non puo' essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Art. 112

1. Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'Istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attivita' scientifica da essi svolta.

Art. 113

1. Il pagamento delle borse e' effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Capo IX. Dell'amministrazione delle Università e degli Istituti superiori.

Art. 114

1. Ogni Universita' o Istituto superiore provvede alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

2. Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di qualsiasi natura pertinenti al patrimonio universitario e degli immobili dati in uso dal Demanio sono a carico del bilancio universitario.

3. Nessuna alienazione o trasformazione di beni immobili o mobili puo' essere effettuata senza il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 115

1. La concessione di alloggio nei locali universitari al personale di vigilanza e custodia e' fatta dal Rettore o Direttore previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale determina se l'alloggio debba essere dato a titolo gratuito od oneroso, ed in questo ultimo caso stabilisce anche l'entita' del canone annuo di affitto.

2. Fra il personale di vigilanza si intendono compresi gli aiuti ed assistenti delle cliniche universitarie ed il personale di assistenza immediata delle cliniche stesse.

Art. 116

1. I beni mobili assegnati, sia ai servizi generali, sia a singoli istituti scientifici, sono dati in consegna alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con gli inventari.

2. I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna all'economo; quelli assegnati agli istituti scientifici al direttore di ciascuno di essi.

Art. 117

1. La compilazione e la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili di ogni Universita' od istituto superiore e' disciplinata dai singoli regolamenti interni.

Art. 118

1. Gli strumenti, gli apparecchi ed in genere tutti gli oggetti aventi interesse storico, scientifico o rari e di pregio esistenti presso le Universita' e gli Istituti superiori, in qualunque modo siano venuti a far parte del patrimonio universitario, sono inalienabili e debbono essere conservati sotto la personale responsabilita' dei direttori degli istituti scientifici presso i quali si trovano. E' tuttavia consentita l'alienazione dell'anzidetto materiale da uno ad altro ente universitario.

Art. 119

1. Le Universita' e gli Istituti superiori nel conto delle loro attivita' debbono comprendere:

  1. 1) il reddito dei beni immobili e mobili;

  2. 2) il contributo dello Stato determinato a norma dell'art. 161 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e del R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656;

  3. 3) i contributi di carattere continuativo di enti pubblici o di privati a qualsiasi titolo concessi;

  4. 4) il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse d'immatricolazione e di inscrizione e delle sopratasse per esami di profitto e per esami di laurea e diploma;

  5. 5) il provento dei contributi di laboratorio, di esercitazioni cliniche o di altra natura versati dagli studenti;

  6. 6) il provento dei diritti di segreteria;

  7. 7) il provento delle prestazioni a pagamento degli istituti scientifici e delle degenze nelle cliniche;

  8. 8) il provento della vendita di stampati, tessere, diplomi e simili e di pubblicazioni universitarie;

  9. 9) tutti gli altri proventi di qualsiasi natura e le somme concesse una volta tanto da enti pubblici o da privati, qualunque ne sia la destinazione.

Art. 120

1. Nel bilancio di previsione dell'entrata le attivita' sono tenute distinte secondo le categorie indicate nell'articolo precedente.

2. Nel bilancio di previsione della spesa sono tenute distinte le spese di personale da quelle relative ai servizi generali ed al funzionamento degli istituti scientifici. Sono inoltre tenute distinte per ogni istituto scientifico le relative assegnazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione.

3. A ciascuna categoria di entrata o di spesa deve corrispondere un apposito capitolo del bilancio.

Art. 121

1. Nella deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo debbono indicarsi i motivi degli aumenti e delle diminuzioni, sia nell'entrata, sia nella spesa, rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 122

1. Nel rendiconto consuntivo deve darsi la dimostrazione delle risultanze economiche di tutta la gestione dell'anno finanziario a cui il rendiconto si riferisce. Tale dimostrazione deve desumersi dal conto delle entrate e da quello delle spese effettive e dallo stato del patrimonio, con le variazioni sopravvenute nel corso dell'esercizio stesso.

2. Al rendiconto consuntivo e' annessa una relazione sui risultati non solo economici ma anche morali della gestione.

3. Nella relazione suddetta sono indicate le modalita' secondo le quali si sono effettuate le riscossioni e le spese, sono esposte le condizioni finanziarie dell'amministrazione, i criteri seguiti nella gestione, i miglioramenti conseguiti o quelli che si intende introdurre nella gestione medesima.