Sez. 2, Sentenza n. 9489 del 10/09/1991 (Rv. 473795 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere | Procuratore generale alle liti - Abilitazione a conferire la procura speciale a nome del proprio mandante - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere
Poiché la procura speciale richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ. deve essere rilasciata direttamente dalla parte ovvero da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale "ad negotia", il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio mandante, né a se stesso né ad altri la procura speciale per proporre ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)