diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 690 del 02/03/1976 (Rv. 379332 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - CONTESTUALE OPPOSIZIONE AVVERSO L'ESECUZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - ACCOGLIMENTO DELLA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER NULLITA DELLA NOTIFICA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - INDAGINE CIRCA LA DEDUCIBILITA DELLA NULLITA DELLA NOTIFICA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379332-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - CONTESTUALE OPPOSIZIONE AVVERSO L'ESECUZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - ACCOGLIMENTO DELLA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER NULLITA DELLA NOTIFICA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - INDAGINE CIRCA LA DEDUCIBILITA DELLA NULLITA DELLA NOTIFICA - PRECLUSIONE.*

La sentenza con la quale il pretore, adito dal debitore contemporaneamente con opposizione ex art 615 cod proc civ ed opposizione ex art 617 cod proc civ, avverso esecuzione intrapresa dal creditore in forza di decreto ingiuntivo, accolga la prima, sotto il profilo della nullita della notificazione del decreto e del conseguente difetto di esecutivita del medesimo, non pronuncia sull'opposizione agli Atti esecutivi, in quanto ogni contestazione sulla loro regolarita rimane superata da detta statuizione. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso immediato per Cassazione proposto avverso la predetta sentenza, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, in quanto tale impugnativa e consentita solo contro le pronunce in tema di opposizione agli Atti esecutivi, restando, conseguentemente, preclusa ogni indagine della Corte in ordine alla legittimita della sentenza impugnata, ivi compresa quella relativa all'erronea affermazione sulla deducibilita della nullita della notificazione del decreto ingiuntivo con opposizione all'esecuzione, anziche, come previsto dall'art 650 cod proc civ, con opposizione tardiva avverso il decreto. (V 2656/74, mass n 371114; (V 2959/73, mass n 366613).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)