Sez. 1, Sentenza n. 4976 del 19/05/1998 (Rv. 515560 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Realizzazione, da parte di concessionario, di un parcheggio sotterraneo, o di un fabbricato su area originariamente destinata alla viabilità - Occupazione di suolo pubblico - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La realizzazione, da parte di un concessionario, di un garage sotterraneo non identifica occupazione di sottosuolo pubblico ai fini dell'assoggettamento alla tassa di occupazione di suolo pubblico nella disciplina degli artt. 192 e segg. del testo unico per la finanza locale di cui al R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, e ciò anche se il "tetto" dell'edificio sia costituito da una strada o da una piazza. Del pari non è qualificabile come "occupazione di suolo pubblico" l'edificazione di un fabbricato su di un terreno originariamente destinato alla viabilità. In entrambi i casi - infatti - la scelta posta in essere dall'ente proprietario va oltre la mera costituzione di godimenti esclusivi (ma revocabili) sul suolo o sottosuolo, e finisce per determinare la trasformazione di essi in un bene distinto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)