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Sez. 1 - , Sentenza n. 24539 del 01/12/2016 (Rv. 642806 - 02)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI | Dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito contenute in atti qualificabili "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Conseguente inidoneità della mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642806-02

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI

Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto l'esistenza di un mandato di gestione di un patrimonio mobiliare da parte di un promotore finanziario in ragione del tenore della comparsa di risposta di quest'ultimo, sebbene tale comparsa non fosse da lui sottoscritta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)