Sez. L, Ordinanza n. 11177 del 26/04/2026 (Rv. 678766-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Dirigenti medici
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
- Procedure di mobilità d'ufficio - Demansionamento - Equivalenza e conformità delle mansioni - Accertamento - Necessità - Prova contraria - Contenuto.
Nell'ambito delle procedure di mobilità d'ufficio inter-enti dei dirigenti medici, il giudice di merito, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, deve accertare in concreto se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante sul datore di lavoro, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell'impiego.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 34, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 34 bis, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)