Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 13/02/1992 (Rv. 475693 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Pagamento dell'indennità da parte dell'ente gestore di assicurazione sociale - Diritto di surroga dell'ente ex art. 1916 cod. civ. - Estensione ai crediti del danneggiato per danni alla persona non risarciti - Esclusione.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore
Il diritto dell'ente gestore di assicurazione sociale che abbia pagato l'indennità di surrogarsi nei diritti del danneggiato-assicurato verso il responsabile del danno fino all'ammontare delle indennità corrisposte, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., non può estendersi ai crediti del danneggiato per i danni alla persona non altrimenti risarciti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)