Sez. 6, Sentenza n. 11487 del 02/10/1988 Ud. (dep. 28/11/1988) Rv. 179801 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA - AIUTO PRESTATO - ESTREMI - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA - AIUTO PRESTATO - ESTREMI - DIFFERENZE.*
Il reato di favoreggiamento personale prevede, come condotta punibile, l'aiuto finalizzato alla elusione delle investigazioni: quindi il termine "aiuta" contenuto nell'art. 378 cod. pen., ha un significato di larga eccezione, comprensivo di ogni atteggiamento, di Azione o di omissione, non eccettuato quello di chi si rifiuti di fornire notizie utili per l'accertamento del delitto. Il reato di procurata inosservanza di pena, invece, prevede, come condotta punibile solo l'aiuto prestato al latitante per sottrarsi all'esecuzione della pena. Pertanto, in questo secondo caso, il significato del termine "aiuta" non può essere che quello di favorire il ricercato mediante un'attività volontaria, concorrente con quella del latitante al fine della realizzazione dello scopo dallo stesso perseguito.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)