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Sez. 5, Sentenza n. 16655 del 29/07/2011 (Rv. 619467 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Modifica di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - Portata - Art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Fondamento - Controversie sull'esistenza e qualificazione dei fatti controversi e decisivi - Individuazione di fatti principali o secondari - Rilevanza in senso storico o normativo - Configurabilità - Caratteri.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619467-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)