Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008 (Rv. 605253 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Prova del "consilium fraudis" - Ricorso alle presunzioni - Ammissibilità - Qualità soggettive delle parti del negozio revocando e tempi del medesimo - Obbligo di valutazione da parte del giudice di merito - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto "consilium fraudis") può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata rigettata la domanda revocatoria, senza attribuire rilievo alla circostanza che la medesima persona fisica era il legale rappresentante sia della società che aveva venduto un bene immobile in frode del creditore, sia di quella che l'aveva acquistato, né al fatto che pochissimo tempo dopo tale negozio l'immobile era stato nuovamente ceduto ad un terzo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)