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Sez. 2, Sentenza n. 1920 del 16/02/1993 (Rv. 480945 - 01)

Procedimenti cautelari - Istruzione preventiva - Procedimento - Ammissione - "Inaudita altera parte" | Procuratore nominato d'ufficio alla parte non presente - Spese - Onere a carico del richiedente - Salvezza del regolamento successivo.
Stato
decisa il 1993-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480945-01

Procedimenti cautelari - Istruzione preventiva - Procedimento - Ammissione - "Inaudita altera parte"

Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d'urgenza "inaudita altera parte", l'onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato d'ufficio a tutela della parte non presente (art. 687 cod. proc. civ.), deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)