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Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran1,

vista la proposta congiunta dell’Alta Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/20072, per attuare la decisione 2010/413/PESC del Consiglio3.

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha approvato la decisione 2012/35/PESC, che prevede misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran ("Iran"), come richiesto dal Consiglio europeo il 9 dicembre 2011.

Queste misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nell’industria petrolchimica, il divieto di importare petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici dall’Iran e il divieto di investire nell’industria petrolchimica. È opportuno inoltre vietare il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti con il governo dell’Iran e la consegna di banconote e monete recentemente stampate o coniate alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.

Sono divenute necessarie altresì determinate modifiche tecniche alle misure già in vigore. In particolare, occorre chiarire la definizione di "servizi di intermediazione". Nei casi in cui l’acquisto, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici può essere autorizzata da un'autorità compentente, non sarà richiesta un'autorizzazione separata per i servizi di intermediazione connessi.

La definizione di "trasferimenti di fondi" dovrebbe essere estesa ai trasferimenti non elettronici per contrastare i tentativi di aggirare le misure restrittive.

Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso dovrebbero coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso4, tranne determinati prodotti della categoria 5, parte 2, in vista del loro uso nei servizi di comunicazione pubblici in Iran. Tuttavia, i divieti di cui all'articolo 2 del presente regolamento non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie appena inseriti nell'allegato I o II del presente regolamento per i quali un'autorizzazione è già stata concessa dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 961/2010 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Per garantire l’effettiva attuazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione all’Iran di determinate attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimiche, è opportuno fornire gli elenchi di queste attrezzature e tecnologie fondamentali.

Per lo stesso motivo, dovrebbero essere forniti elenchi di voci soggette a restrizioni commerciali applicate a petrolio greggio e prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, oro, metalli preziosi e diamanti.

Inoltre, per essere efficaci, le restrizioni agli investimenti nei settori iraniani del petrolio e del gas dovrebbero comprendere determinate attività chiave, quali i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse, e, per la stessa ragione, dovrebbero applicarsi sia alle imprese comuni sia ad altre forme di associazione e di cooperazione con l’Iran nel settore del trasporto di gas naturale.

Per garantire l’efficacia delle restrizioni agli investimenti iraniani nell’Unione occorre adottare misure intese a vietare che persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri consentano o autorizzino tali investimenti.

La decisione 2012/35/PESC estende inoltre il congelamento dei beni ad altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano o che sono ad esso associati e ad altri membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche.

La decisione 2012/35/PESC dispone anche il congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran. Tuttavia, in considerazione dell'eventuale coinvolgimento della Banca centrale dell’Iran nel finanziamento del commercio estero, sono considerate necessarie deroghe in quanto tale misura finanziaria mirata non dovrebbe ostare a operazioni commerciali, compresi i contratti relativi a generi alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le esenzioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento relative ai contratti di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici iraniani conclusi prima del 23 gennaio 2012 si applicano altresì ai contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione necessari per l'esecuzione di tali contratti. Inoltre, il petrolio greggio, i prodotti petroliferi e i prodotti petrolchimici iraniani legalmente importati in uno Stato membro conformemente alle esenzioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento devono essere considerati in libera pratica nell’Unione.

È vietato, conformemente all’obbligo di congelare gli attivi dell’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e delle entità possedute o controllate dall’IRISL, caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall’IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri. Anche il trasferimento della proprietà delle navi possedute, controllate o noleggiate dalle imprese dell’IRISL ad altre entità è vietato in seguito al congelamento degli attivi dell’IRISL. Tuttavia, l’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità possedute o controllate dall’IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone di trattenere l’equipaggio ad esse legato da contratto.

In considerazione dei tentativi iraniani di aggirare le sanzioni, è opportuno chiarire che tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC, o da questi posseduti, detenuti o controllati, sono congelati senza indugio, compresi quelli delle entità a loro subentrate create per aggirare le misure istituite dal presente regolamento.

È inoltre opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un’entità o un organismo non menzionati nell’elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma del presente regolamento non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi del presente regolamento.

È opportuno precisare che dovrebbe essere possibile sbloccare fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

L’applicazione di misure finanziarie mirate ad opera di servizi specializzati di messaggistica finanziaria dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, in conformità del presente regolamento. È opportuno chiarire che gli attivi di persone, entità o organismi non designati detenuti presso enti finanziari e creditizi designati non devono rimanere congelati in applicazione delle misure finanziarie mirate e devono poter essere sbloccati alle condizioni previste dal presente regolamento. In considerazione dei tentativi dell’Iran di utilizzare il sistema finanziario nazionale per aggirare le sanzioni, occorre pretendere una maggiore vigilanza sulle attività degli enti finanziari e creditizi iraniani per impedire che sia aggirato il presente regolamento, compreso il congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran. Questi obblighi di maggiore vigilanza relativi agli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere complementari agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi5 e dall’applicazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo6.

È opportuno rivedere talune disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolarne l’applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori e impedire che siano aggirate le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative al congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran.

Le restrizioni sulle assicurazioni dovrebbero essere adeguate, in particolare per precisare che non è vietata l’assicurazione delle missioni diplomatiche e consolari nell’Unione e consentire la prestazione dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e dell’assicurazione della responsabilità ambientale.

È opportuno inoltre aggiornare l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, che ora si applica a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale territorio a seguito dell’attuazione integrale, dal 1o gennaio 2012, delle misure doganali di sicurezza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/927 e del regolamento (CEE) n. 2454/938.

È opportuno adeguare anche la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, la responsabilità degli operatori e il divieto di aggirare le misure restrittive.

Per garantire un’interpretazione efficace e uniforme del presente regolamento occorre rivedere i meccanismi di scambio delle informazioni tra Stati membri e Commissione.

In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna dovrebbe figurare nel regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran9, anziché nel presente regolamento.

Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 961/2010 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

Le misure restrittive previste nel presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede una normativa a livello dell’Unione, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

Il presente regolamento rispetta inoltre gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La procedura di designazione delle persone oggetto di misure di congelamento a norma del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi del loro inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la sua decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati10, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati11.

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure da esso previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Definizioni

Art. 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) "succursale" di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all’attività di ente finanziario o creditizio;

  2. b) "servizi di intermediazione": i) la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

  3. c) "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all’esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare: i) una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata; ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

  4. d) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

  5. e) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell’allegato X;

  6. f) "ente creditizio": un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio12, comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;

  7. g) "territorio doganale dell’Unione": il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario13, e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio14;

  8. h) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

  9. i) "ente finanziario": i) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureau de change"); ii) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)15, nella misura in cui svolga attività che rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva; iii) un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari16; iv) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni o v) un intermediario assicurativo, quale definito all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa17, fatta eccezione per gli intermediari di cui all’articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti, comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;

  10. j) "congelamento di risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, tra l’altro, la vendita, l’affitto e le ipoteche;

  11. k) "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

  12. l) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi o plusvalore generati dalle attività; v) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

  13. m) "beni": prodotti, materiali e attrezzature;

  14. n) "assicurazione": un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;

  15. o) "persona, entità o organismo iraniana/o": i) lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell’Iran; ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran; iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran; iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell’Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti;

  16. p) "riassicurazione": l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s;

  17. q) "comitato delle sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1737(2006);

  18. r) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

  19. s) "territorio dell’Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

  20. t) "trasferimento di fondi": i) un’operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini "ordinante", "beneficiario" e "prestatore di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato che nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno18; ii) un’operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

Capo II. Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni

Art. 2

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009, fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.

2 bis. Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, in relazione ai beni e alle tecnologie specificati all'allegato I, parte A, del presente regolamento.

3. Nell’allegato II figurano altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni.

4. Negli allegati I e II non figurano i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea19 ("elenco comune delle attrezzature militari").

Art. 3

1. Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato III, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran.

2. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.

3. Nell’allegato III figurano i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

5. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato III qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a una delle seguenti attività:

  1. a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

  2. b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o

  3. c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

6. Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.

7. Qualora un’autorità competente rifiuti di rilasciare un’autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un’autorizzazione, a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola20.

8. Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulterà lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Art. 4

È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, indipendentemente dalla loro origine.

Art. 9

È vietato:

  1. a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI A, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati VI e VI A, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli allegati VI e VI A, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran.

Art. 6

L’articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, non si applicano:

  1. a) ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell’allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006;

  2. b) alle transazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell’AIEA;

  3. c) ai beni forniti o trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993 o

  4. d) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

  5. e) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 per la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento.

Art. 7

1. Fatto salvo l'articolo 1, lettera b), del regolamento (EU) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione connessa a beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, a condizione che:

  1. a) i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari e che

  2. b) nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Art. 8

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Negli allegati VI e VI A figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran:

  1. a) prospezione di greggio e gas naturale;

  2. b) produzione di greggio e gas naturale;

  3. c) raffinazione;

  4. d) liquefazione di gas naturale.

3. Negli allegati VI e VI A figurano altresì le attrezzature e le tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran.

4. Negli allegati VI e VI A non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.

Art. 5

1. È vietato:

  1. a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I o II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I o II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran, e

  3. c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o elencati negli allegati I o II, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. È soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata la fornitura di:

  1. a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato III, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

  2. b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

3. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione sia o possa essere finalizzata a contribuire a una delle seguenti attività:

  1. a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

  2. b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o

  3. c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Art. 10

1. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:

  1. a) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale elencate nell’allegato VI, concluso prima del 27 ottobre 2010, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi,

  2. b) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI concluso prima del 24 marzo 2012, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi,

  3. c) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI A concluso prima del 16 ottobre 2012 e riguardante un investimento in Iran nella prospezione di greggio e gas naturale, nella produzione di greggio e gas naturale e nella raffinazione e liquefazione di gas naturale effettuato prima del 26 luglio 2010 o riguardante un investimento in Iran nell’industria petrolchimica effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi, o

  4. d) alla fornitura di assistenza tecnica destinata esclusivamente all'installazione di attrezzature o tecnologie consegnate in conformità delle lettere a), b) e c),

purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali transazioni o prestare assistenza per tali transazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione, che l’esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente interessata e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

  1. b)

Art. 10 bis

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature o tecnologie elencate nell’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Nell’allegato VI B figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere.

Art. 10 ter

1. È vietato:

  1. a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI B o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Art. 10 quater

1. I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non pregiudicano la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave che non sia di proprietà o sotto il controllo di una persona, di un’entità o di un organismo iraniana/o e che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore.

2. I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non si applicano all’esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Art. 10 quinquies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, software elencato nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Nell’allegato VII A figura il software per integrare i processi industriali di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.

Art. 10 sexies

1. È vietato:

  1. a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi al software elencato nell’allegato VII A o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al software elencato nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Art. 11

1. È vietato:

  1. a) importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:

    1. i) sono originari dell’Iran o

    2. ii) sono stati esportati dall’Iran;

  2. b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell’Iran;

  3. c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e

  4. d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran.

2. Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), è sospeso per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XI.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera d, è sospeso nella misura in cui riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione connesse all'importazione, all'acquisto o al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XI.

Art. 12

1. I divieti di cui all’articolo 11 non si applicano:

  1. a) all’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

  2. b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,

  3. c) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1o luglio 2012 o prima di tale data; o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b);

  4. d) l'acquisto di olio combustibile prodotto e fornito da un paese terzo diverso dall'Iran destinato alla propulsione di motori navali;

  5. e) l'acquisto di olio combustibile per la propulsione del motore di una nave che è stata costretta ad entrare in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore,

purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto di cui alle lettere a), b) e c) abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2. Il divieto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1o luglio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.